DL 01/12/1997 n.411

 

 

ZOOTECNIA (GENERALITA')

Decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411 (in Gazz. Uff., 1° dicembre, n. 280). - Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera.

Preambolo

Il Presidente della Repubblica:

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la chiusura dei periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997 e per l'ordinato svolgimento del periodo in corso, anche al fine di evitare l'eventuale procedura di infrazione comunitaria; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto-legge:

Articolo 1

Ripristino della liquidità.

1. In attesa degli accertamenti di cui all'art. 2, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1996-1997 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, nella misura dell'80 per cento degli importi predetti, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per il medesimo periodo, devono essere liberate nella medesima percentuale. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale.

2. Le restituzioni di cui al comma 1 sono ridotte alla misura del 20 per cento nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, o risultano non incrociabili con la rilevazione stessa.

3. Limitatamente al periodo 1997-1998 ed in deroga a quanto disposto dall'art. 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino trattengono il 30 per cento del prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tal fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1998-1999, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1997-1998 non versate.

4. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per il periodo 1996-1997 sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per i periodi 1995-1996 e 1997-1998, ovvero, in caso di insufficienza, sulle consegne relative al periodo 1998-1999. In tal caso, gli acquirenti sono tenuti al relativo immediato versamento. Qualora non sia possibile eseguire tale recupero, o questo sia insufficiente, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

Articolo 2

Accertamenti della produzione lattiera.

1. L'AIMA, sulla base della relazione della commissione governativa d'indagine, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, delle dichiarazioni di contestazione di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997, dei controlli effettuati e già comunicati dalle regioni e dalle province autonome, degli altri elementi in suo possesso e dell'attività del comitato di coordinamento delle iniziative in materia di gestione delle quote latte, di cui al decreto dei Ministro per le politiche agricole del 16 settembre 1997, nonchè dei modelli L1 pervenuti entro la data di entrata in vigore del presente decreto, determina gli effettivi quantitativi di latte commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, con particolare riguardo ai seguenti casi:

a) modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme apocrife;

b) modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla o con l'indicazione di capi «zero»;

c) modelli L1 con quantità di latte commercializzato non compatibile con la consistenza di stalla accertata in base alla predetta rilevazione straordinaria, tenuto conto della media provinciale per capo elaborata dall'Associazione italiana allevatori (AIA), con una tolleranza pari al 20 per cento;

d) contratti di circolazione delle quote latte, quali in particolare le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata inferiore a sei mesi, tenuto conto delle risultanze dell'esame effettuato ai sensi del comma 2;

e) modelli L1 con codici fiscali errati o partite IVA inesistenti o errate, aziende agricole titolari di quota senza vacche, modelli L1 di aziende agricole destinatarie dei premi per vacche nutrici o per l'abbattimento delle vacche.

2. I contratti di cui al comma 1, lettera d), devono essere fatti pervenire, in copia autenticata, dagli acquirenti all'AIMA, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a pena di revoca del riconoscimento previsto dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569. Con decreto del Ministro per le politiche agricole è istituita un'apposita commissione, composta da cinque membri, per l'esame dei suddetti contratti e di quelli risultanti dalla relazione della commissione governativa di indagine sulle quote latte, con onere a carico degli ordinari capitoli di bilancio del Ministero. I quantitativi di latte commercializzati mediante i suddetti contratti sono imputati, a tutti gli effetti, al produttore proprietario del bestiame qualora ne sia dichiarata, a seguito di tale esame, la natura fittizia o comunque illecita. I risultati dell'esame della commissione devono essere comunicati all'AIMA entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo. Per gli accertamenti necessari si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 7.

3. L'AIMA aggiorna i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi di cui al comma 1 e per il 1997-1998 tenendo conto:

a) dell'accoglimento delle istanze di riesame presentate, entro il 30 settembre 1997, dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano concernenti cambi di titolarità di aziende e modifiche anagrafiche, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di azienda con quota valido a partire dal periodo 1995-1996, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di sola quota valido a partire dal periodo 1995-1996;

b) degli azzeramenti di doppie quote, delle revoche e delle riduzioni di quote formalmente disposti dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità conformi alla normativa vigente, per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, comunicati dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro il 15 novembre 1997;

d) della correzione, in base alle effettive risultanze del censimento del 1993-1994, delle assegnazioni di quote, a suo tempo effettuate, sentite le regioni e le province autonome interessate, salvi i successivi aggiornamenti.

4. I termini indicati nel comma 3 sono perentori. Gli atti non conformi alle vigenti disposizioni non sono presi in considerazione.

5. L'AIMA comunica ai produttori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei commi da 1 a 3; gli interessati possono presentare, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Azienda e fornendo le necessarie prove documentali.

6. I ricorsi di riesame sono presentati alle regioni e province autonome ove è ubicata l'azienda del produttore ricorrente e contemporaneamente inviati all'AIMA. Le regioni e province autonome, previa convocazione delle parti interessate per il riesame in contraddittorio, provvedono all'istruttoria degli stessi e alla relativa decisione motivata, dandone comunicazione all'AIMA e al ricorrente, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 10.

7. Per gli accertamenti occorrenti, si applica l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, previa intesa con il Ministero per le politiche agricole, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.

8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. Nello stesso termine perentorio le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA. Le decisioni pervenute all'AIMA oltre detto termine perentorio sono considerate irricevibili, salva la responsabilità civile, penale, amministrativa e discliplinare degli autori del ritardo od omissione.

9. Qualora l'esito dei ricorsi di riesame comporti una conferma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati dall'AIMA, o dei quantitativi di latte commercializzato accertati dall'AIMA, i costi degli accertamenti, nella misura determinata da ciascuna regione o provincia autonoma, sono a carico del produttore ricorrente.

10. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame.

11. In esito agli accertamenti effettuati ed alle decisioni dei ricorsi di riesame, l'AIMA apporta le conseguenti modifiche alle risultanze dei modelli L1 e ai quantitativi di riferimento individuali, ai fini delle operazioni di compensazione nazionale e del pagamento del prelievo supplementare.

Articolo 3

Compensazione nazionale per i periodi 1995-1996 e 1996-1997.

1. Anche ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 35, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, e successive modificazioni, l'AIMA, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8 dell'art. 2, effettua la rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 e la compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, sulla base dei modelli L1 pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'art. 2.

2. I quantitativi di latte commercializzato risultanti dai modelli L1 per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, pervenuti all'AIMA dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, che evidenziano incrementi delle quantità, sono assoggettati totalmente a prelievo da corrispondere a carico dell'acquirente.

3. I dati risultanti dalle operazioni di cui al comma 1 sono trasmessi, con i previsti conguagli, alle regioni e province autonome. Gli acquirenti devono provvedere al versamento del saldo ed al pagamento del prelievo entro quindici giorni dalla notifica da parte delle regioni e province autonome, nonchè alla restituzione ai produttori di quanto risulta trattenuto in più, con gli interessi legali maturati.

4. Nei confronti degli acquirenti che non effettuano il versamento delle somme trattenute a titolo di prelievo, si procede mediante iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

Articolo 4

Periodo 1997-1998.

1. Per il periodo 1997-1998, l'AIMA procede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione di cui al comma 5 dell'art. 2. Tali aggiornamenti sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente. Di essi viene data comunicazione individuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i produttori interessati e comunicazione alle regioni e province autonome. Ai fini delle trattenute per il periodo suddetto e del versamento del prelievo supplementare eventualmente dovuto, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai suddetti atti. All'esito della decisione dei ricorsi di riesame previsti dall'art. 2, l'AIMA procede all'aggiornamento definitivo dei suddetti elenchi.

2. Per il medesimo periodo 1997-1998, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni, ed i relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, sono redatti in conformità dei modelli approvati, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997 e successive modificazioni. Tale decreto si applica anche per la eventuale «dichiarazione di contestazione». La dichiarazione di consegna e i relativi modelli L1 sono inviati su supporto magnetico o cartaceo, secondo standard definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole. Gli atti non conformi a tali disposizioni sono irricevibili.

3. I quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti o il cui riconoscimento sia revocato dalle regioni o province autonome sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare.

4. I quantitativi di latte che risultano dai modelli L1 pervenuti all'AIMA oltre il termine del 15 maggio, previsto dal citato art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare, salve le altre sanzioni previste dalla legge a carico dell'acquirente.

Articolo 5

Disposizioni finali.

1. Per il periodo 1998-1999, in attesa della riforma del settore lattiero-caseario, in deroga a quanto previsto dall'art. 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, l'AIMA provvede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, trasmettendoli alle regioni e province autonome e dandone comunicazione individuale agli interessati, entro il medesimo termine di cui all'art. 3, comma 1.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

3. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 6

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.